SEGNALAZIONI RISERVATE RELATIVE A PROBLEMI E COMPORTAMENTI SCORRETTI (Whistleblowing)

(Decreto Legislativo 24/2023 per l’”Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione“)

 

La normativa sulla tutela dei segnalanti (whistleblowing) mira a consentire l’emersione di comportamenti non corretti o illeciti realizzati in contesti organizzativi pubblici e privati. Sono escluse le segnalazioni relative ad un interesse di carattere personale del segnalante, o che sono già disciplinate, in via obbligatoria, da norme nazionali o dagli atti dell’Unione europea.

 

La disciplina prevede una specifica tutela per il segnalante che voglia segnalare un illecito, in modo che questi possa agire senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli nei suoi confronti.

 

La segnalazione deve riguardare esclusivamente condotte illecite e non potrà pertanto essere utilizzata dal segnalante per inviare rimostranze di carattere personale che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro.

 

Chi viene a conoscenza di comportamenti scorretti, contrari ai regolamenti interni, al Codice etico 231 di Emmanuel o alle normative vigenti, tenuti nell’ambito delle attività della nostra organizzazione può segnalarlo ai responsabili della cooperativa.
Le segnalazioni possono essere rivolte direttamente al presidente dell’Organismo di Vigilanza:

  • chiedendo un colloquio diretto;
  • attraverso contatto al numero di telefono 348 0117845;
  • attraverso l’e-mail graziano.maino@pares.it (utilizzando account personali e non aziendali al fine di mantenere adeguata riservatezza)
  • all’indirizzo postale via Lodigiana 15/b, 20861 Brugherio (MB).

Le segnalazioni devono in ogni caso essere circostanziate.

Il presidente dell’OdV si impegna a:

  • dare riscontro della segnalazione entro sette giorni dal ricevimento;
  • procedere con una verifica circa le criticità segnalate;
  • dare riscontro degli esiti della verifica entro 90 giorni dal ricevimento della
    segnalazione;
  • assicurare la riservatezza del segnalante (che resta tale salvo non debba essere prodotta in giudizio), il corretto trattamento dei dati personali, conservazione della documentazione solo per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e per un massimo di cinque anni dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione;
  • prendere in considerazione anche segnalazioni anonime purché circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni specifiche.

 

Resta sempre possibile per la persona segnalante rivolgersi direttamente ad ANAC utilizzando i canali predisposti dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione.

 

La cooperativa tutela il segnalante, vieta ritorsioni o discriminazioni nei confronti di chi effettua segnalazioni.
Il sistema disciplinare del codice 231 adottato da Emmanuel prevede specifiche sanzioni sia nei confronti di chi non tutela, punisce o discrimina il segnalante (o persone che gli sono prossime), sia di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate.

 

Ultimo aggiornamento 26/10/2023